STATUTO AISTP
(ottobre 1999)
Art. 1
Costituzione,
denominazione e sede
1. E’ costituita
in Ivrea l’Associazione di volontariato denominata “Associazione
Italiana per lo Sviluppo e il Trasferimento della Professionalità”
siglabile AISTP, senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale,
con sede in Ivrea (TO), Via Soana 6/D.
2. La durata
dell’Associazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e finalità
1. L’Associazione
ispirandosi ai principi della solidarietà umana e della
convivenza civile si prefigge come scopo di aiutare chi attraversa
situazioni di difficoltà economica o sociale, mediante la
valorizzazione, l’integrazione, l’arricchimento e la trasmissione delle
conoscenze e dei valori morali dei soci.
2. In particolare
per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a
favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di
contribuire al superamento delle difficoltà ad intraprendere, vivere o
lasciare il mondo del lavoro.
3. Le attività di
cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente
tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da
eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate
dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dall’Assemblea dei soci.
4. Per il
conseguimento dei propri scopi l’Associazione stampa un giornale
divulgativo e informativo sulle sue attività.
Art. 3
Risorse economiche
1. L’Associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da :
a. contributi;
b. contributi
privati;
c. contributi
dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
d. donazioni e
lasciti testamentari;
f. rimborsi
derivanti da convenzioni;
g. entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il I°
gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e
lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di
aprile.
Art. 4
Membri
dell’Associazione.
1. Il numero dei
soci è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e
tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a. soci
effettivi: persone di provata correttezza, sensibilità sociale e
competenza professionale in qualsiasi campo di attività, che si
impegnano a dedicare parte del proprio tempo alle attività
dell’Associazione;
b. soci onorari:
persone che hanno svolto azioni rilevanti in favore dell'Associazione e
si mantengono fedeli ai suoi principi.
Art. 5
Criteri di ammissione ed
esclusione dei soci
1. L’ammissione a
socio, deliberata dal comitato direttivo, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Comitato
direttivo cura l’annotazione dei nuovi membri nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e
deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull’eventuale
reiezione di domanda, sempre motivata, è ammesso ricorso al Collegio dei
probiviri.
4. La qualità di
socio si perde:
a. per recesso;
b. per mancato
versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi
due mesi dall’eventuale sollecito;
c. per
comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d. per persistenti
violazioni degli obblighi statutari.
L’esclusione dei soci (casi
c. e d.) è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato
direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica. Contro la proposta del Comitato
direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
5. Il socio
receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle
quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti dei
soci
1. I soci sono
obbligati:
a. ad osservare
il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b. a mantenere
sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c. a versare la
quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno
diritto:
a. a partecipare a
tutte le attività promosse dall’Associazione;
b. a partecipare
all’Assemblea con diritto di voto;
c. ad accedere alle
cariche associative.
Art. 7
Organi dell’Associazione
1. Sono organi
dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei
dei soci soci;
b. il Comitato
direttivo;
c. il Presidente;.
d. i Revisori dei
conti;
e. il Collegio dei
probiviri.
Art. 8
L’Assemblea
1. L’Assemblea è
composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con
delega scritta: Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea
ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a. approva il
bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b. nomina i
componenti il Comitato direttivo, i Revisori dei conti, i Probiviri;
c. delibera
l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d. stabilisce
l’entità della quota associativa annuale;
e. delibera la
esclusione dei soci dall’Associazione.
3. L’Assemblea
ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso
Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato direttivo, o un
decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4. L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello
statuto, e sullo scioglimento dell’Associazione.
5. L’Assemblea
ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del
Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza
di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
contenente l’ordine del giorno da spedirsi almeno venti giorni prima
della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci
e l’intero Comitato direttivo.
6. L’Assemblea sia
ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno
dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso
giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei soci presenti o rappresentati, eccezion fatta
per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento
dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che
deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci presenti o rappresentati.
Art. 9
Il Comitato Direttivo
1. Il Comitato
direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non
superiore a trenta nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci.
2. Nel caso in
cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada
dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica
fino allo scadere dell’intero Comitato. Un membro decade se è assente
senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni del
Comitato direttivo.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato
nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Nomina inoltre al suo interno un Segretario Generale al quale è
attribuita la responsabilità di provvedere all’attuazione delle
decisioni del Comitato direttivo (in particolare curare le iniziative e
gestire le risorse comuni) e di informare il Comitato direttivo in
merito allo sviluppo delle attività.
4. Al Comitato
direttivo spetta di:
4.a. curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
4.b. predisporre il
bilancio;
4.c. nominare il
Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
4.d. deliberare sulle
domande di nuove adesioni;
4.e. provvedere agli
affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
spettanti all’Assemblea dei soci;
5.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua
assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più
anziano.
6. Il Comitato
direttivo è convocato di regola non meno di una volta ogni tre mesi e
ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo
ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei componenti ne facciano
richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri eletti dall’Assemblea ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
7.
I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1. Il Presidente,
nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso,
nonché l’Assemblea dei soci.
2. Al presidente é
attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano
al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.
3. Il Presidente
cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso
d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente
può conferire, nei termini di legge e previa approvazione del Comitato
direttivo, potere di firma e procure nei confronti di autorità
giudiziarie ed amministrative e nei confronti di terzi.
Art. 11
I Revisori dei conti, i
Probiviri
1. L'Assemblea
ordinaria dei soci elegge due Revisori dei conti effettivi ed uno
supplente, nonché il Collegio dei probiviri formato da tre soci
effettivi.
I Revisori dei conti e i Probiviri possono assistere, senza diritto di
voto, alle riunioni del Comitato direttivo.
I Revisori dei conti e i Probiviri sono eletti per un triennio. In caso
di dimissioni, subentra il primo dei non eletti.
2. I Revisori dei
conti vigilano sull'amministrazione dell’Associazione, esaminano ed
approvano, sottoscrivendoli, il rendiconto annuale e lo stato
patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.
3. I Probiviri,
nelle controversie sociali, giudicano ex bono et aequo senza formalità
di procedura, e le loro decisioni, prese con delibera unanime, sono
inappellabili.
Art. 12
Le Sedi Territoriali
1. L'Associazione si
articola in Sedi Territoriali per aderire meglio alle esigenze locali,
per assicurare la reciproca crescita, per contenere i costi di gestione.
Una Sede Territoriale può essere promossa dal Comitato direttivo, con
decisione autonoma o su richiesta di almeno 10 (dieci) soci.
2. Ogni Sede
Territoriale, in armonia con lo statuto, definisce un proprio
regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Comitato
direttivo. Essa deve operare nel rispetto dello statuto ed in coerenza e
trasparenza con il Comitato direttivo: ha autonomia gestionale, mentre
la Sede Centrale conserva il controllo tecnico e amministrativo; il
bilancio dell’Associazione è unico, e pertanto i rendiconti di gestione
devono pervenire al Comitato direttivo quando richiesto, e comunque a
fine d’esercizio prima della convocazione dell’Assemblea per la
presentazione del bilancio.
3. Organo della
Sede Territoriale è il Consiglio territoriale il quale, su delega del
Comitato direttivo:
a. decide le
modalità di raccolta delle entrate e di copertura delle spese;
b. delibera
sull'ammissione dei soci;
c. può stabilire
la costituzione di Comitati tecnici e di Commissioni per lo studio dei
vari problemi attinenti gli scopi dell'Associazione;
d. decide
sull'attività e le iniziative della Sede Territoriale e sulla sua
collaborazione con i terzi.
Composizione e metodi di
formazione del Consiglio territoriale sono definiti dal regolamento
territoriale.
Il Consiglio territoriale
sottopone la propria attività all’approvazione dei soci della Sede
Territoriale, secondo criteri omogenei con lo statuto dell’Associazione.
4. Ogni Consiglio
territoriale elegge nel proprio ambito un Presidente del Consiglio
territoriale, che farà parte di diritto del Comitato direttivo
dell’Associazione.
Art. 13
Gratuità delle cariche
associative
1. Ogni carica
associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti
per gli associati di cui al precedente art. 2 .
Art. 14
Norma finale
1. In caso di
scioglimento della Associazione , il patrimonio verrà devoluto ad altre
Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 15
Rinvio
1. Per quanto non
espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice
civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato. |