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STATUTO AISTP

(ottobre 1999)

 

 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

1.         E’ costituita in Ivrea  l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Italiana per lo Sviluppo e il Trasferimento della Professionalità” siglabile AISTP, senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale, con sede in Ivrea (TO), Via Soana 6/D.

 

2.         La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2

Scopi e finalità

 

1.         L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana e della convivenza civile si prefigge come scopo di aiutare chi attraversa situazioni di difficoltà economica o sociale, mediante la valorizzazione, l’integrazione, l’arricchimento e la trasmissione delle conoscenze e dei valori morali dei soci.

 

2.         In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di contribuire al superamento delle difficoltà ad intraprendere, vivere o lasciare il mondo del lavoro.

 

3.         Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

 

4.         Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione stampa un giornale divulgativo e informativo sulle sue attività.

 

Art. 3

Risorse economiche

 

1.         L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :

a.         contributi;

b.         contributi privati;

c.         contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d.         donazioni e lasciti testamentari;

f.          rimborsi derivanti da convenzioni;

g.         entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

2.         L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il I° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

 

Art. 4

Membri dell’Associazione.

 

1.         Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a.         soci effettivi: persone di provata correttezza, sensibilità sociale e competenza professionale in qualsiasi campo di attività, che si impegnano a dedicare parte del proprio tempo alle attività dell’Associazione;

b.         soci onorari: persone che hanno svolto azioni rilevanti in favore dell'Associazione e si mantengono fedeli ai suoi principi.

 

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

1.         L’ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2.         Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi membri nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

 

3.         Sull’eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

 

4.         La qualità di socio si perde:

a.         per recesso;

b.         per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

c.         per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

d.         per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

 

L’esclusione dei soci (casi c. e d.) è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro la proposta del Comitato direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

5.         Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 6

Doveri e diritti dei soci

 

1.         I soci sono obbligati:

a.         ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b.         a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c.         a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

 

2.         I soci hanno diritto:

a.         a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b.         a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c.         ad accedere alle cariche associative.

 

Art. 7

Organi dell’Associazione

 

1.         Sono organi dell’Associazione:

a.         l’Assemblea dei dei soci soci;

b.         il Comitato direttivo;

c.         il Presidente;.

d.         i Revisori dei conti;

e.         il Collegio dei probiviri.

 

Art. 8

L’Assemblea

 

1.         L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta: Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

 

2.         L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

a.         approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b.         nomina i componenti il Comitato direttivo, i Revisori dei conti, i Probiviri;

c.         delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d.         stabilisce l’entità della quota associativa annuale;

e.         delibera la esclusione  dei soci dall’Associazione.

 

3.         L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

4.         L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e sullo scioglimento dell’Associazione.

 

5.         L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno da spedirsi almeno venti giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.

 

6.         L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

7.         Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

 

Art. 9

Il Comitato Direttivo

 

1.         Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a trenta nominati dall’Assemblea dei soci.
Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci.

 

2.         Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato. Un membro decade se è assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato direttivo.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

 

3.         Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Nomina inoltre al suo interno un Segretario Generale al quale è attribuita la responsabilità di provvedere all’attuazione delle decisioni del Comitato direttivo (in particolare curare le iniziative e gestire le risorse comuni) e di informare il Comitato direttivo in merito allo sviluppo delle attività.

 

4.         Al Comitato direttivo spetta di:

4.a.      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

4.b.      predisporre il bilancio;

4.c.      nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

4.d.      deliberare sulle domande di nuove adesioni;

4.e.      provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;

 

5.         Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

 

6.         Il Comitato direttivo è convocato di regola non meno di una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti dall’Assemblea ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

7.         I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 10

Il Presidente

 

1.         Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci.

 

2.         Al presidente é attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Comitato direttivo.

 

3.         Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

4.         Il Presidente può conferire, nei termini di legge e previa approvazione del Comitato direttivo, potere di firma e procure nei confronti di autorità giudiziarie ed amministrative e nei confronti di terzi.

 

Art. 11

I Revisori dei conti, i Probiviri

 

1.         L'Assemblea ordinaria dei soci elegge due Revisori dei conti effettivi ed uno supplente, nonché il Collegio dei probiviri formato da tre soci effettivi.
I Revisori dei conti e i Probiviri possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.
I Revisori dei conti e i Probiviri sono eletti per un triennio. In caso di dimissioni, subentra il primo dei non eletti.

 

2.         I Revisori dei conti vigilano sull'amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendoli, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

 

3.         I Probiviri, nelle controversie sociali, giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura, e le loro decisioni, prese con delibera unanime, sono inappellabili.

 

Art. 12

Le Sedi Territoriali

 

1.       L'Associazione si articola in Sedi Territoriali per aderire meglio alle esigenze locali, per assicurare la reciproca crescita, per contenere i costi di gestione.
Una Sede Territoriale può essere promossa dal Comitato direttivo, con decisione autonoma o su richiesta di almeno 10 (dieci) soci.

 

2.         Ogni Sede Territoriale, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Comitato direttivo. Essa deve operare nel rispetto dello statuto ed in coerenza e trasparenza con il Comitato direttivo: ha autonomia gestionale, mentre la Sede Centrale conserva il controllo tecnico e amministrativo; il bilancio dell’Associazione è unico, e pertanto i rendiconti di gestione devono pervenire al Comitato direttivo quando richiesto, e comunque a fine d’esercizio prima della convocazione dell’Assemblea per la presentazione del bilancio.

 

3.         Organo della Sede Territoriale è il Consiglio territoriale il quale, su delega del Comitato direttivo:

a.         decide le modalità di raccolta delle entrate e di copertura delle spese;

b.         delibera sull'ammissione dei soci;

c.         può stabilire la costituzione di Comitati tecnici e di Commissioni per lo studio dei vari problemi attinenti gli scopi dell'Associazione;

d.         decide sull'attività e le iniziative della Sede Territoriale e sulla sua collaborazione con i terzi.

 

Composizione e metodi di formazione del Consiglio territoriale sono definiti dal regolamento territoriale.

Il Consiglio territoriale sottopone la propria attività all’approvazione dei soci della Sede Territoriale, secondo criteri omogenei con lo statuto dell’Associazione.

 

4.         Ogni Consiglio territoriale elegge nel proprio ambito un Presidente del Consiglio territoriale, che farà parte di diritto del Comitato direttivo dell’Associazione.

 

Art. 13

Gratuità delle cariche associative

 

1.         Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 .

 

Art. 14

Norma finale

 

1.         In caso di scioglimento della Associazione , il patrimonio  verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Art. 15

Rinvio

 

1.         Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.